Circolare “lavoratori fragili”: alcuni chiarimenti

Il 4 settembre 2020 è stata emanata la circolare CIRCOLARE N. 14915 DEL 29 APRILE 2020: AGGIORNAMENTI E CHIARIMENTI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI LAVORATORI E LAVORATRICI FRAGILI congiuntamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute. Il documento, peraltro già anticipato e molto atteso, reca importanti aggiornamenti e chiarimenti in merito alla problematica derivante dalla individuazione e gestione dei cosiddetti “lavoratori fragili” in relazione all’attuale emergenza sanitaria per l’epidemia COVID-19.

Alcuni punti chiave della circolare:

  • fondamentale importanza della sorveglianza sanitaria in tutti i luoghi di lavoro;
  • richiamo al contesto normativo di riferimento, in particolare all’art. 5 della Legge 300/70 e all’art. 41 del D.Lgs. 81/08
  • definizione del concetto di “fragilità”, già determinato – ma non palesemente precisato – in precedenti DPCM e nella stessa circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 26/04/2020.
  • Dal punto di vista operativo la circolare specifica che a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2, segnatamente l’esecuzione di una visita su richiesta ex art. 41 co 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di patologie con scarso compenso clinico di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante documentazione sanitaria, da inviare al medico competente con procedure di idonea salvaguardia del segreto professionale.
  • la possibilità di ricorrere, nella eventualità che non sia stato nominato il medico competente, a enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, cioè l’INAIL e le aziende sanitarie locali, aggiungendo però in modo ragionevole e legittimo anche i dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università, che del resto già svolgono quotidianamente analoghe attività di sorveglianza sanitaria a vario titolo.
  • l’obbligo in capo al datore di lavoro di fornire la dettagliata descrizione della mansione specifica svolta dal dipendente e dell’ambiente di lavoro in cui si svolge, compresa la possibilità di svolgere tale mansione in regime di lavoro agile (smart-working);
  • opportunità di un graduale e progressivo ripristino delle visite mediche periodiche stabilite dal D.Lgs. 81/08, interrotte nel periodo di lock-down e successivo, in considerazione dell’andamento epidemiologico a livello locale e con particolare attenzione al rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dell’OMS, quali: dotazione di infermeria aziendale o ambiente idoneo tale da consentire la sanificazione periodica, il distanziamento, fornito di un adeguato ricambio d’aria, con servizi igienici e/o disinfettanti che assicurino la costante igiene delle mani.

Si tratta, in conclusione, di un documento che riordina e chiarisce la materia affrontata alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche ed epidemiologiche inerenti la nuova patologia Covid-19, che giunge in un momento assai delicato sul piano sociale, in coincidenza alla ripresa dell’attività economica e produttiva e in vista della riapertura dell’anno scolastico, e che sarà di sicura utilità per i medici del lavoro e per tutti i medici competenti italiani.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, “  Circolare n. 28877 del 4 settembre 2020 – Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante ‘Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività’. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici ‘fragili’” (formato PDF, 1.96 MB).

 

Tratto da: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/circolare-lavoratori-fragili-alcuni-chiarimenti-AR-20428/ – Copyright © All Rights reserved 1999-2019 – All Rights Reserved.