Lavoro e sicurezza: le nuove disposizioni del Governo

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, contiene una serie di misure in materia di lavoro e sicurezza volte a:

  • agevolare il superamento da parte delle aziende dello stato di emergenza COVID-19, la cui cessazione è attualmente fissata al prossimo 31 dicembre;
  • implementare misure a tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori con modifiche al Testo Unico sicurezza D.Lgs 81/08 e contrasto al lavoro irregolare.

Riportiamo di seguito un estratto delle nuove disposizioni

Misure volte ad agevolare il graduale superamento dello stato di emergenza

Tra le misure più significative segnaliamo:

  • la possibilità per le imprese che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di ulteriori 13 settimane di assegno ordinario del FIS e di cassa integrazione in deroga senza contributo addizionale per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021 (art. 12 comma 1);
  • la possibilità per le imprese operanti nei settori dell’industria tessile e della conciatura che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di ulteriori 9 settimane di integrazione salariale ordinaria senza contributo addizionale per il periodo compreso tra il 1° novembre 2021 ed il 31 dicembre 2021 (art. 12 comma 2);
  • il mantenimento del divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo per le imprese che facciano ricorso ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata pari a quella del trattamento richiesto, e fatti salvi casi eccezionali, quali cessazione di attività, fallimento senza esercizio provvisorio dell’attività aziendale, esodi incentivati con accordo sindacale (art. 12 commi 7 e 8);
  • la possibilità per il lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio convivente minore di anni 14, di fruire, in alternativa all’altro genitore, di un congedo straordinario con erogazione di una indennità pari al 50% della retribuzione, corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, ovvero della sua infezione da Covid-19 ovvero ancora della sua quarantena disposta dall’Azienda Sanitaria Locale, ed estensione di tale possibilità al genitore di figlio con disabilità a prescindere dalla età di quest’ultimo (art. 9 commi 1 e 2);
  • la possibilità per il lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio avente età ricompresa tra i 14 ed i 16 anni, di astenersi dalla prestazione lavorativa, senza erogazione della retribuzione né indennità ma con conservazione del posto di lavoro per le medesime causali del congedo di cui ai commi 1 e 2 (art. 9 comma 4);
  • la proroga fino al 31 dicembre 2021 della equiparazione ai fini del trattamento economico della quarantena alla malattia (art. 8).

Modifiche al Testo Unico sicurezza D.Lgs 81/08 e contrasto al lavoro irregolare

Il Decreto promuove le attività di vigilanza che saranno principalmente svolte da aziende sanitarie locali (Servizi di prevenzione SPRESAL) e Ispettorato nazionale del lavoro.

La misura più significativa è relativa a l’introduzione della sanzione della sospensione dell’attività economica aziendale (art 13).

Irrogata dall’ispettorato nazionale del lavoro in caso di:

  • presenza di lavoratori irregolari in numero superiore al 10% della forza lavoro, con previsione della pena dell’arresto sino a 6 mesi a carico del datore di lavoro che non ottemperi alla sospensione;
  • presenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.

Per tutto il periodo di sospensione e’ fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione sarà comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dei vari provvedimenti interdittivo.

L’ispettorato nazionale del lavoro opererà per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni (ASL, Carabinieri, INPS, ecc).

Nel caso di violazioni in materia di prevenzione incendi, gli organi di vigilanza, comunicheranno le violazioni al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.

La sospensione dell’attività lavorativa si aggiunge all’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

  • Nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari.
  • Nelle ipotesi di gravi violazioni di salute e sicurezza sul lavoro è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

Tabella allegato I

Esempio di violazione con somma aggiuntiva:

la mancata elaborazione del Documento di Valutazione del Rischio DVR passa da una sanzione di quasi 5.000 a più di 7.500 €

E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

  • la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I.