Lavoro agile, il nuovo protocollo per il settore privato

Il lavoro agile, chiamato anche smart working, è ormai largamente diffuso. Aldilà dell’emergenza pandemica che lo ha reso necessario, oggi è a tutti gli effetti, la modalità di lavoro del futuro. Per tale motivo, si è reso necessario l’intervento delle istituzioni, con una legislazione specifica a supporto della tematica.

A tale scopo, il 7 dicembre 2021, è stato emanato il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile“, che individua le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, e affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.

I punti chiave dell’accordo, per garantire la giusta alternanza tra tempi di vita e lavoro, prevedono un adesione volontaria, il diritto alla disconnessione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di seguito proponiamo un maggiore approfondimento.

Lavoro agile: adesione volontaria

Il protocollo definisce in modo chiaro, che l’adesione allo smart working da parte del lavoratore, deve avvenire su base volontaria e solo a seguito di sottoscrizione di un accordo individuale, con diritto di recesso. Trattandosi di adesione volontaria, l’eventuale rifiuto da parte del lavoratore di aderire o svolgere il proprio lavoro in modalità agile, non può configurare gli estremi di un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né dar seguito a interventi sul piano disciplinare.

Lavoro agile: accordo individuale

Il lavoro agile, può svolgersi solo a seguito di sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, in ottemperanza agli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

L’accordo, adeguato rispetto alla contrattazione collettiva di riferimento, dovrà definire i seguenti parametri:
a) DURATA: a termine o a tempo indeterminato;
b) ALTERNANZA DEI PERIODI DI LAVORO ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DEI LOCALI AZIENDALI;
c) LUOGHI ESCLUSI per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
d) ASPETTI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE FUORI DAI LOCALI AZIENDALI: anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
e) STRUMENTI DI LAVORO;
f) TEMPI DI RIPOSO E METODI DI DISCONNESSIONE: le misure tecniche e/o organizzative;
g) FORME E MODALITA’ DI CONTROLLO DELLA PRESTAZIONE, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) ATTIVITA’ FORMATIVA eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
i) FORME E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI.

Inoltre, in presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere dall’accordo. Prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Lavoro agile: disconnessione

La prestazione lavorativa in smart working, dovrà essere articolata in fasce orarie, individuando inoltre, la fascia di disconnessione, ovvero il tempo durante il quale il lavoratore non eroga la propria prestazione lavorativa. Per garantire la disconnessione, il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative. Il protocollo ha altresì definito la cosiddetta disconnessione legittima, ovvero i casi di assenza da lavoro per malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie ecc., situazioni in cui il lavoratore può disconnettere i propri dispositivi di connessione.
Il lavoratore potrà richiedere la fruizione di permessi, come come previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge, ma non potrà vedersi riconosciute o autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Lavoro agile: luogo e strumenti di lavoro

Il lavoratore sarà libero di individuare il luogo in cui svolgere la prestazione in modalità agile, purché vengano rispettate caratteristiche di sicurezza e riservatezza. Il datore di lavoro fornirà (salvo diversi accordi) la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Lavoro agile: salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, ai lavoratori agili si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, e il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile dovrà essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei per la salute e sicurezza del lavoratore e di riservatezza dei dati trattati.
Per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro garantirà la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.

Lavoro agile: parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili

Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.
Le Parti sociali saranno promotrici dello svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, per favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
Inoltre, le Parti sociali dovranno facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.

Lavoro agile: formazione

Per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, saranno predisposti opportuni percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. Tali percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.